Versamento tardivo acconto IVA
Scaduto il 28/12/2020 il termine per il versamento dell’acconto IVA 2020 per i soggetti che non hanno beneficiato della sospensione per il coronavirus.
Per coloro che non avessero effettuato il versamento è possibile regolarizzare la situazione effettuando il versamento tardivo dell’acconto con sanzioni e interessi legali.
Sanzioni Applicabili
La sanzione applicabile è pari al 30% dell’imposta non versata.
Sanzioni Ridotte
La sanzione è ridotta:
– a 1/15 per ogni giorno di ritardo, se quest’ultimo è contenuto nei 14 giorni, ossia se il versamento avviene entro il giorno 11 gennaio 2021;
– al 15%, se il ritardo nel versamento è contenuto nei 90 giorni, quindi, se il versamento è effettuato tra il 12 gennaio e il 29 marzo 2021.
Ravvedimento Operoso
E’ possibile ricorrere al ravvedimento operoso, se non sono già stati notificati atti di liquidazione e di accertamento.
Il ravvedimento operoso si esegue pagando il tributo, la sanzione ridotta e gli interessi legali.
In questo caso, la predetta sanzione amministrativa del 30% o del 15% è ridotta:
– all’1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (ossia entro il 27 gennaio 2021), salve le maggiori riduzioni previste per ritardi non superiori a 14 giorni;
– all’1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento è effettuato tra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza, dunque, nel periodo compreso tra il 28 gennaio e il 29 marzo 2021 (come anticipato, infatti, il 28 marzo è domenica);
– a 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento è operato entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta 2020 (anno in cui è commessa la violazione), ossia entro il 30 aprile 2021;
– al 4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo (2021) a quello in cui è commessa la violazione, quindi, entro il 2 maggio 2022 (in quanto il 30 aprile 2022 è sabato);
– a 5% (1/6 del 30%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento è effettuato oltre il citato termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione
Interessi Legali
La misura del saggio degli interessi legali è pari:
– allo 0,05% in ragione d’anno, sino al 31 dicembre 2020 ;
– allo 0,01% in ragione d’anno, a decorrere dal 1° gennaio 2021.