Pace fiscale definizione avvisi bonari

La legge di bilancio 202 ha previsto, fra l’altro, tutta una serie di misure e possibilità, per i contribuenti, per chiudere i conti con il Fisco.

Oggi parleremo della definizione degli Avvisi Bonari

Definizione Avvisi Bonari

In ordine alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ci sono due ipotesi:

  • somme dovute relative alla liquidazione delle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 – 1° gennaio 2023 – , ovvero recapitate successivamente a tale data;
  • somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.

In entrambi i casi le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Riduzione delle sanzioni al 3%, senza riduzione sulle imposte

La definizione degli anni 2019, 2020 e 2021

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

In deroga a quanto previsto all’art.3, della L.n.212/2000, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli artt.36-bis del D.P.R.n.600/1973 e 54-bis del D.P.R.n.633/1972, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.

Le rateizzazioni in corso

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt.36-bis del DPR n.600/73 e 54-bis del DPR n.633/72, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.

Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dallo stesso art.3-bis del D.Lgs.n.462/1997.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinariedisposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

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